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Entro maggio 2003 gli Istituti
scolastici e le agenzie formative che intendono
accedere ai finanziamenti pubblici dovranno essere accreditati presso la Regione d'appartenenza.
Estratto dal:
Decreto Ministeriale
166/2001
Art. 1
Definizione dell'Accreditamento
1. L'accreditamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un
organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione - orientamento
finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3
che
ne fanno parte integrante, è attuativo dell’Allegato A dell’Accordo Stato - Regioni del
18.2.2000. (...)
Art. 2
Ambito dell’accreditamento
1. Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo,
consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di
percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occupazionale.
2. Per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione,
riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano
metodologie in presenza e/o a distanza.
Art. 3
I destinatari dell’accreditamento
1. Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che
organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con
risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
2. Le sedi operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato
livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema
sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard.
3. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio
personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative,
da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o
dell’Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza
tecnica.
4. Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare
accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.
Art. 4
I soggetti responsabili dell’accreditamento
1. Responsabili delle procedure di accreditamento sono le Regioni relativamente all’offerta
formativa programmata sul proprio territorio.
Art. 5
Tipologie di accreditamento
1. L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli
ambiti dell’orientamento e/o della formazione professionale.
2. L'accreditamento per l'orientamento viene rilasciato per le attività di cui all'art. 2, comma
1 e per tutte le tipologie di destinatari.
3. L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a
tre macrotipologie formative:
a) obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. b) e
c),
realizzati nel sistema di formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;
b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione
Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69,
l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
c) formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i
quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assoltol’obbligo
formativo.
4. L’accreditamento per la formazione nell’area dello svantaggio e per adulti disoccupati viene
rilasciato all’interno di ciascuna macrotipologia, a condizione che vengano rispettati gli
ulteriori specifici requisiti.
5. All’interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari esclusivamente
per
l’adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie specifiche d’utenza, fatti
salvi gli altri requisiti.
6. Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.
7. La sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente
o
avvalendosi di sedi operative accreditate per l'orientamento.
Leggete la Circolare
della Direzione
scolastica regionale del Piemonte

Approfondimenti nella sezione
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Reti di Istituti
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la
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e
l'accreditamento regionale
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